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 Preoccupazione del CISMAI per il disegno di legge sui processi

Consulenzafrance Scrive "

Il Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia lancia un appello a tutte le forze politiche e sociali contro l’approvazione del disegno di legge sul processo breve, per le gravi conseguenze ed i rischi che esso avrebbe nel lasciare impuniti i reati che più frequentemente vengono commessi in danno di minori.
Il disegno di legge “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo” intenderebbe introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la “prescrizione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole”. Il disegno di legge prevede che l’estinzione del processo non sia applicata ai reati puniti con pena superiore ai 10 anni di reclusione. Sono previste, poi, delle esclusioni sulla base di requisiti soggettivi (l’aver riportato “una precedente condanna a pena detentiva per delitto, o l’essere stato “dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”), nonché esclusioni oggettive sulla base del titolo di reato oggetto del procedimento. In quest’ultimo caso sono esclusi dalla estinzione (per ciò che interessa i procedimenti per reati contro i minori): - “delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale”; - “delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale” - “delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”. Il disegno di legge esclude dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto, il reato relativo ai maltrattamenti in famiglia, fatta eccezione per l’ipotesi in cui dalla condotta di maltrattamento si siano prodotte nella persona offesa “lesioni gravissime” o “la morte” (secondo e terzo periodo del comma 2° dell’art. 572 c.p.). La contraddizione sta però in questo: se l’azione persecutoria si svolge in ambito familiare e tra coniugi conviventi, il processo si estingue (salvo che la persona offesa abbia subito una lesione gravissima o che dal fatto sia derivata la morte), mentre se si svolge tra ex coniugi o comunque ex conviventi (qualunque sia la conseguenza fisica o mentale della condotta), il processo non si estingue. Sono inoltre inclusi nel novero dei reati per i quali si applica la disposizione sull’estinzione del processo: - la corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.); - larga parte del reato di pornografia minorile ex art. 600ter c.p., specificamente i commi 3° (che punisce “chiunque …. con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico” realizzato utilizzando minori degli anni 18) e 4° c.p. (che punisce “chiunque … offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” sopra indicato); - larga parte del reato di prostituzione minorile ex art. 600bis, specificamente i commi 2° (che punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”) e 3° (che punisce la stessa condotta quando realizzata “nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici”) c.p.; - la detenzione di materiale pedopornografico ex art. 609quater; Il Cismai, alla luce delle esposte considerazioni, esprime la sua forte preoccupazione sul testo dell’attuale disegno di legge che avrebbe, fra le sue conseguenze, l’effetto di depenalizzare la gran parte dei delitti commessi in danno dei minori, specie di quelli relativi al maltrattamento, minando alla base tutto il processo di protezione e di cura del minore stesso, ponendosi in contrasto con il principio della certezza della pena per gli autori di reato contro i minori sul quale il Cismai da sempre si batte.

Nota: a cura di Francesca Scali

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